Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Art. 17 — Divieti di espulsione e di respingimento

In nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, nei confronti:

  • a)degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
  • b)degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 7;
  • c)degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana;
  • d)delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

Testo vigente dal 12 marzo 1998

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 376/2000

    Ha colpito questo articolo
    27 luglio 2000

    Poiché nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo 1998, n. 40, tale norma è stata interamente trasfusa, senza modificazione alcuna nell'art. 19, comma 2, lettera d) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la questione di costituzionalità deve intendersi trasferita su quest'ultima norma, rinvenendosi tuttora, nell'ordinamento, la disposizione impugnata. - v. le sentenze nn. 84/1996 e 454/1998. A.M.M.

    Art. 17 Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 19 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

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  • Ordinanza n. 313/2000

    Questione infondata
    20 luglio 2000

    Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, lett. c) della legge 6 marzo 1998 n. 40 (trasfuso senza modificazioni nell'art. 19, comma 2, lett. c) del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 nella parte in cui non estende il divieto di espulsione anche nei confronti dello straniero convivente 'more uxoriò con un cittadino italiano. La limitazione del divieto di espulsione solo allo straniero coniugato con un cittadino italiano ed allo straniero convivente con cittadini che siano con lo stesso in rapporto di parentela entro il quarto grado risponde, infatti all'esigenza di tutelare, da un lato, l'unità della famiglia, dall'altro il vincolo parentale e riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici invece assente nella convivenza 'more uxoriò. Precedenti: - sentenze nn. 2/1999 e 166/1999 sulla impossibilità di estendere, attraverso un mero giudizio di equivalenza tra le due situazioni, la disciplina prevista per la famiglia legittima alla convivenza di fatto. - sentenza nn. 45/1980, 237/1986, 127/1997 sulla natura della convivenza 'more uxoriò.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 17 Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 19 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art17 · fonte su Normattiva