Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80
Art. 7 — Interventi delle regioni e relativi stanziamenti
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L'intervento delle regioni finanziato con la presente legge si attua mediante:
- a)la realizzazione delle opere incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976, non ancora corredate da progetto esecutivo, trasferite alle regioni competenti per territorio ai fini della loro esecuzione;
- b)la concessione da parte delle regioni delle agevolazioni di cui all'articolo 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, riguardante le iniziative alberghiere per le quali non sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria alla data del 6 marzo 1976;
- c)i progetti regionali di sviluppo per la realizzazione di iniziative organiche a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attivita' economiche in specifici territori e settori produttivi. Al finanziamento degli interventi di cui alle lettere precedenti, si provvede con l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui all'articolo 22, di lire 2.000 miliardi, la cui ripartizione tra le regioni interessate viene effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro per le regioni, sentito il comitato di cui al precedente articolo 3, nonche' con il fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Nella utilizzazione dello stanziamento di cui al precedente comma saranno considerate prioritariamente le esigenze dell'agricoltura meridionale. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della celerita' di attuazione dei progetti di sviluppo regionali, nonche' delle altre opere di competenza regionale finanziate con i fondi di cui alla presente legge, le regioni interessate hanno facolta' di avvalersi delle procedure di cui all'articolo 29 e per quanto applicabili agli articoli 30, 31 e 32 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, anche in deroga alle vigenti leggi dello Stato in materia di contabilita' regionale.
Testo in vigore dal 8 maggio 1976 al 22 dicembre 2008
