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[1]Coloro che all'entrata in vigore della presente legge dispongono, per ricevere le audizioni radiofoniche o per altre finalita', di aerei installati all'esterno degli edifici o delle abitazioni, non esclusi i cortili, gli atrii e simili, devono presentare ad un ufficio postale qualsiasi del Regno, entro il termine di quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione in carta libera ed in doppio esemplare recante le seguenti indicazioni;

  • a)nome, cognome e recapito del dichiarante;
  • b)localita' nella quale l'aereo e' impiantato, con l'indicazione della via e numero civico di accesso allo stabile;
  • c)sviluppo dell'aereo nel tratto verticale ed in quello orizzontale;
  • d)se trattasi di aereo per un solo utente ovvero multiplo.

[2]In quest'ultimo caso la denunzia e' obbligatoria per ciascun utente;

  • e)numero di ruolo dell'abbonamento radiofonico e ufficio del registro che lo ha rilasciato.

[3]La dichiarazione dovra' essere firmata per esteso con nome, cognome e paternita'.

[4]Analogo obbligo e' fatto a coloro che successivamente alla emanazione della presente legge installeranno gli aerei di cui trattasi, e la dichiarazione relativa dovra' essere presentata entro due mesi dalla esecuzione dell'impianto.

[5]Nessun obbligo di denuncia incombe a coloro che fanno uso di aerei installati nell'interno dei locali in cui si effettuano le radio ricezioni.

Testo in vigore dal 14 giugno 1940 al 20 maggio 1942

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urn:nir:stato:legge:1940-05-06;554~art4 · fonte del testo