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[1]Coloro che non intendono piu' di servirsi dell'aereo esterne, sia per rinunzia alle radioaudizioni, sia per cambiamento di dimora o per altra causa, devono nel contempo provvedere a propria cura e spese alla rimozione dell'aereo e ove occorra, alle conseguenti riparazioni della proprieta'.
[2]La rimozione anzidetta non sara' necessaria quando l'aereo venga utilizzato da altro utente. A quest'ultimo pero' e' fatto obbligo di eseguire, nel termine di due mesi, la denunzia indicata all'art. 4, aggiungendovi l'indicazione del precedente detentore dell'aereo.
Testo in vigore dal 14 giugno 1940 al 16 giugno 1946
