Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 giugno 2020, n. 68.
Abrogato dal 24 ottobre 2020
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 giugno 2020, n. 68.
Abrogato dal 24 ottobre 2020
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 25 novembre 2014 al 24 ottobre 2020. 69 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
tolto: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
tolto: Art. 1.
tolto: I nomi "cuoio", "pelle", i termini che ne derivano o loro sinonimi sono riservati esclusivamente ai prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonche' agli articoli con esse fabbricati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 68
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-12-16;1112~art1 · fonte del testo