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I nomi "cuoio", "pelle", i termini che ne derivano o loro sinonimi sono riservati esclusivamente ai prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonche' agli articoli con esse fabbricati.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1966 al 14 febbraio 2013
