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I nomi "cuoio", "pelle", i termini che ne derivano o loro sinonimi sono riservati esclusivamente ai prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonche' agli articoli con esse fabbricati.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1966 al 14 febbraio 2013

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-12-16;1112~art1 · fonte del testo