Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 ottobre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 25 novembre 2014 al 24 ottobre 2020. 86 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: E' vietato mettere in vendita o mettere altrimenti in commercio con i nomi "cuoio" "pelle" e loro derivati o sinonimi, ovvero sotto i nomi generici di "pellame" e "pelletteria", prodotti che non siano ottenuti esclusivamente da spoglia animale, sottoposta ai trattamenti di cui all'art. 1. E' altresi' vietato mettere in vendita o mettere altrimenti in commercio con la denominazione "pelliccia" o "pellicceria", oppure con denominazioni derivate o sinonime, articoli che non siano ottenuti esclusivamente da spoglia animale lavorata appositamente per la conservazione delle sue caratteristiche naturali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 68

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-12-16;1112~art3 · fonte del testo