Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 novembre 2014 al 24 ottobre 2020. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque violi le disposizioni della presente legge e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
[2]2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 ottobre 2014, n. 161
2La L. 30 ottobre 2014, n. 161, ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni della legge 16 dicembre 1966, n. 1112".
Testo in vigore dal 25 novembre 2014 al 24 ottobre 2020
