Articolo abrogato dal d. lgs. 21 maggio 2018, n. 75.
Abrogato dal 20 dicembre 2018
Articolo abrogato dal d. lgs. 21 maggio 2018, n. 75.
Abrogato dal 20 dicembre 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 1931 al 20 dicembre 2018. 190 parole tolte, 10 parole aggiunte in 16 capoversi.
tolto: La Commissione di cui al precedente articolo e' nominata con decreto Reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste ed e' composta di un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni sindacali appresso indicate:
tolto: Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;
tolto: Confederazione nazionale sindacati fascisti dell'agricoltura;
tolto: Confederazione nazionale fascista dell'industria;
tolto: Confederazione nazionale fascista del commercio;
tolto: Sindacato nazionale fascista dei medici;
tolto: Sindacato nazionale fascista dei farmacisti;
tolto: Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli.
tolto: La Commissione e' composta altresi' di un rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato delle piccole industrie, dell'Istituto nazionale dell'esportazione e di tre membri scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste fra persone competenti, oltre che dei seguenti rappresentanti di diritto:
tolto: direttore generale dell'agricoltura;
tolto: direttore generale della sanita' pubblica;
tolto: direttore generale della produzione industriale e degli scambi;
tolto: direttore della Regia stazione sperimentale per le piante officinali annessa al Regio orto botanico di Napoli;
tolto: direttore della Regia stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria.
tolto: La Commissione e' presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.
tolto: I membri di nomina governativa durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1931-01-06;99~art11 · fonte del testo