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[1]La Commissione di cui al precedente articolo e' nominata con decreto Reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste ed e' composta di un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni sindacali appresso indicate:
[2]Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;
[3]Confederazione nazionale sindacati fascisti dell'agricoltura;
[4]Confederazione nazionale fascista dell'industria;
[5]Confederazione nazionale fascista del commercio;
[6]Sindacato nazionale fascista dei medici;
[7]Sindacato nazionale fascista dei farmacisti;
[8]Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli.
[9]La Commissione e' composta altresi' di un rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato delle piccole industrie, dell'Istituto nazionale dell'esportazione e di tre membri scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste fra persone competenti, oltre che dei seguenti rappresentanti di diritto:
[10]direttore generale dell'agricoltura;
[11]direttore generale della sanita' pubblica;
[12]direttore generale della produzione industriale e degli scambi;
[13]direttore della Regia stazione sperimentale per le piante officinali annessa al Regio orto botanico di Napoli;
[14]direttore della Regia stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria.
[15]La Commissione e' presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.
[16]I membri di nomina governativa durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1931 al 20 dicembre 2018
