Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 febbraio 1931 al 20 dicembre 2018. Leggi il testo vigente →

[1]La Commissione di cui al precedente articolo e' nominata con decreto Reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste ed e' composta di un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni sindacali appresso indicate:

[2]Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

[3]Confederazione nazionale sindacati fascisti dell'agricoltura;

[4]Confederazione nazionale fascista dell'industria;

[5]Confederazione nazionale fascista del commercio;

[6]Sindacato nazionale fascista dei medici;

[7]Sindacato nazionale fascista dei farmacisti;

[8]Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli.

[9]La Commissione e' composta altresi' di un rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato delle piccole industrie, dell'Istituto nazionale dell'esportazione e di tre membri scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste fra persone competenti, oltre che dei seguenti rappresentanti di diritto:

[10]direttore generale dell'agricoltura;

[11]direttore generale della sanita' pubblica;

[12]direttore generale della produzione industriale e degli scambi;

[13]direttore della Regia stazione sperimentale per le piante officinali annessa al Regio orto botanico di Napoli;

[14]direttore della Regia stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria.

[15]La Commissione e' presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

[16]I membri di nomina governativa durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1931 al 20 dicembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-01-06;99~art11 · fonte del testo