Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 1931 al 20 dicembre 2018. 130 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Per determinate specie di piante officinali, comprese nell'elenco di cui all'art. 1 e per determinate zone, potranno costituirsi Consorzi per la coltivazione, raccolta, conservazione e prima manipolazione ed utilizzazione delle piante stesse.

tolto: Tali Consorzi sono costituiti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per le corporazioni su domanda di almeno dieci coltivatori o raccoglitori.

tolto: La domanda deve indicare le piante che si intendono raccogliere e le rispettive zone. Le Associazioni sindacali fasciste, a cui i richiedenti appartengono, trasmetteranno le domande stesse al competente Ministero, corredandole del proprio motivato parere.

tolto: Il Ministero, compiuti gli accertamenti del caso e sentita la Commissione consultiva, provvede, con proprio decreto, alla costituzione del Consorzio, il quale dovra' uniformarsi alle norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 2.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-01-06;99~art12 · fonte del testo