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[1]Per determinate specie di piante officinali, comprese nell'elenco di cui all'art. 1 e per determinate zone, potranno costituirsi Consorzi per la coltivazione, raccolta, conservazione e prima manipolazione ed utilizzazione delle piante stesse.
[2]Tali Consorzi sono costituiti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per le corporazioni su domanda di almeno dieci coltivatori o raccoglitori.
[3]La domanda deve indicare le piante che si intendono raccogliere e le rispettive zone. Le Associazioni sindacali fasciste, a cui i richiedenti appartengono, trasmetteranno le domande stesse al competente Ministero, corredandole del proprio motivato parere.
[4]Il Ministero, compiuti gli accertamenti del caso e sentita la Commissione consultiva, provvede, con proprio decreto, alla costituzione del Consorzio, il quale dovra' uniformarsi alle norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 2.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1931 al 20 dicembre 2018
