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Il Ministro per le corporazioni, sul parere di quello per l'agricoltura e le foreste, il quale udra' la Commissione consultiva per le piante officinali, potra' provvedere a costituire in Federazione i Consorzi che ne facciano domanda, purche' non siano meno di dieci.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1931 al 20 dicembre 2018

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urn:nir:stato:legge:1931-01-06;99~art13 · fonte del testo