Articolo abrogato dal d. lgs. 21 maggio 2018, n. 75.
Abrogato dal 20 dicembre 2018
Articolo abrogato dal d. lgs. 21 maggio 2018, n. 75.
Abrogato dal 20 dicembre 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 1931 al 20 dicembre 2018. 100 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La carta di autorizzazione, oltreche' dal podesta', deve essere firmata dal rappresentante dell'Associazione indicata nel precedente articolo e deve specificare le piante officinali delle quali viene consentita al titolare la coltivazione e la raccolta, nonche' l'epoca e le modalita' per la raccolta medesima, secondo quanto verra' disposto con decreto Reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, udita la Commissione consultiva di cui all'art. 10. La conformita' delle norme trascritte sulla carta di autorizzazione a quanto e' stabilito dal competente Ministero, deve essere accertata da un diplomato in erboristeria che abbia a cio' avuto la delega dalla Commissione anzidetta.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-01-06;99~art3 · fonte del testo