Articolo abrogato dal d. lgs. 21 maggio 2018, n. 75.
Abrogato dal 20 dicembre 2018
Articolo abrogato dal d. lgs. 21 maggio 2018, n. 75.
Abrogato dal 20 dicembre 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 1931 al 20 dicembre 2018. 92 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Alle spese per l'applicazione della presente legge, comprese quelle relative al funzionamento della Commissione consultiva di cui all'art. 10, si provvede con un fondo di lire 200.000 da iscriversi annualmente nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tale fondo pero' per l'esercizio finanziario 1930-31 sara' di L. 50.000.
tolto: Con la somma stessa si provvede:
tolto: 1° alla propaganda volta all'incremento della flora officinale e delle industrie derivate;
tolto: 2° alla concessione di contributi per la sperimentazione secondo le direttive e le finalita' che stabilira' la Commissione di cui all'art. 10.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-01-06;99~art16 · fonte del testo