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[1]Alle spese per l'applicazione della presente legge, comprese quelle relative al funzionamento della Commissione consultiva di cui all'art. 10, si provvede con un fondo di lire 200.000 da iscriversi annualmente nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tale fondo pero' per l'esercizio finanziario 1930-31 sara' di L. 50.000.
[2]Con la somma stessa si provvede:
[3]1° alla propaganda volta all'incremento della flora officinale e delle industrie derivate;
[4]2° alla concessione di contributi per la sperimentazione secondo le direttive e le finalita' che stabilira' la Commissione di cui all'art. 10.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1931 al 20 dicembre 2018
