La misura dei contributi da corrispondere, a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alle Cantine sperimentali di Arezzo, Barletta, Milazzo, Noto e Velletri, e agli Istituti sperimentali di olivicoltura e di oleificio di Imperia e di Spoleto in applicazione dei regi decreti 18 maggio 1924, numeri 820, 821, 822, 823 e 19 giugno 1924, numeri 1029, 1034 e 1035, sara' determinata, di anno in anno, con decreto interministeriale di concerto tra il Ministro per l'agricoltura e le foreste con quello per il tesoro.
Testo vigente dal 24 luglio 1954
