La misura dei contributi da corrispondere, a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alle Cantine sperimentali di Arezzo, Barletta, Milazzo, Noto e Velletri, e agli Istituti sperimentali di olivicoltura e di oleificio di Imperia e di Spoleto in applicazione dei regi decreti 18 maggio 1924, numeri 820, 821, 822, 823 e 19 giugno 1924, numeri 1029, 1034 e 1035, sara' determinata, di anno in anno, con decreto interministeriale di concerto tra il Ministro per l'agricoltura e le foreste con quello per il tesoro.

Testo vigente dal 24 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-30;493~art3 · fonte del testo