Art. 13 — Personale marittimo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1965 al 8 luglio 2004. Leggi il testo vigente →
In deroga alle vigenti disposizioni di legge e' consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare del personale addetto ai servizi tecnici o complementari di bordo occorrenti per l'attivita' di pesca, di conservazione o di trasformazione del pescato. Il regolamento determina le qualifiche ed i titoli professionali del personale suddetto, i limiti di eta', e gli altri requisiti necessari per ottenere l'iscrizione nelle matricole.
Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 8 luglio 2004
