Art. 13 — Personale marittimo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 2004 al 2 febbraio 2012. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 maggio 2004, n.153.
Abrogato dal 8 luglio 2004
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Articolo abrogato dal d.lgs. 26 maggio 2004, n.153.
Abrogato dal 8 luglio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1965 al 8 luglio 2004. 64 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In deroga alle vigenti disposizioni di legge e' consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare del personale addetto ai servizi tecnici o complementari di bordo occorrenti per l'attivita' di pesca, di conservazione o di trasformazione del pescato. Il regolamento determina le qualifiche ed i titoli professionali del personale suddetto, i limiti di eta', e gli altri requisiti necessari per ottenere l'iscrizione nelle matricole.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N.153
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art13 · fonte del testo