Art. 15 — Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca
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Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, e' fatto divieto di:
- a)pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti nonche' detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;
- b)pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformita' della necessaria autorizzazione, nonche' detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;
- c)pescare, detenere, trasportare o commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile;
- d)danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonche' raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici cosi' intorpiditi, storditi o uccisi;
- e)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 31 DICEMBRE 1982, N. 979));
- f)sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto gli organismi acquatici oggetto della altrui attivita' di pesca, esercitata mediante attrezzi e strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonche' sottrarre od asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto. Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attivita' espressamente autorizzate.
Testo in vigore dal 2 febbraio 1983 al 16 settembre 1988
