Disciplina della pesca marittima

Art. 15 — Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca

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Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, e' fatto divieto di:

  • a)pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall'autorita' amministrativa e detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca, nonche' pescare quantita' superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed ordini legittimamente emanati dall'autorita' amministrativa;
  • b)pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformita' della necessaria autorizzazione, nonche' detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca;
  • c)pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile;
  • d)danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonche' raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici cosi' intorpiditi, storditi o uccisi;
  • e)sottrarre od esportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attivita' di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonche' sottrarre od asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque, detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto;
  • f)pescare in acque sottoposte alla sovranita' di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. 2. Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attivita' espressamente autorizzate

Testo in vigore dal 16 settembre 1988 al 9 aprile 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 501/1987

    Questione inammissibile
    10 dicembre 1987

    Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 lett. a), 24 e 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963 ("Disciplina della pesca marittima"), e dell'art. 111 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 ("Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima"), sollevata, in riferimento agl…

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 41 cost. · Art. 15 Disciplina della pesca marittima

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art15 · fonte su Normattiva