Disciplina della pesca marittima
Art. 27 — Sanzioni amministrative accessorie
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1965 al 16 settembre 1988. Leggi il testo vigente →
Chiunque contravvenga alle norme di cui all'articolo 17 e' punito con l'ammenda fino a lire un milione.
Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 16 settembre 1988
