Disciplina della pesca marittima

Art. 27 — Sanzioni amministrative accessorie

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Alle violazioni dell'articolo 15, lettere a) e b), ((e dell'articolo 26, comma 8,)) sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

  • a)la confisca del pescato;
  • b)la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati ((ovvero detenuti)), in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi; gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;
  • c)l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati.
  • c-bis)la sospensione della licenza di pesca, in caso di recidiva della violazione, per un periodo compreso tra 10 giorni e 30 giorni.

Testo in vigore dal 17 gennaio 2012 al 2 febbraio 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art27 · fonte su Normattiva