Disciplina della pesca marittima
Art. 29 — Risarcimento del danno
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1965 al 2 febbraio 2012. Leggi il testo vigente →
Per i reati previsti dalla presente legge lo Stato, la persona del Ministro per la marina mercantile, puo' costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.
Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 2 febbraio 2012
