Disciplina della pesca marittima

Art. 29 — Risarcimento del danno

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Per i reati previsti dalla presente legge lo Stato, la persona del Ministro per la marina mercantile, puo' costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.

Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 2 febbraio 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art29 · fonte su Normattiva