L'articolo 30 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, e' sostituito dal seguente: " Art. 30 (Giudizi civili o amministrativi). - 1. Il giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno puo' essere iniziato o proseguito contro il colpevole di uno dei reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione solo se la Corte costituzionale non ha applicato sanzioni restitutorie o risarcitorie ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 ".

Testo vigente dal 6 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-06-05;219~art17 · fonte su Normattiva