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Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo', previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonche' esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, il cui contingente non puo' superare complessivamente le cinquecento unita', e' disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, puo' essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, puo' essere concessa dall'amministrazione di appartenenza l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo

Testo in vigore dal 8 agosto 2002 al 1 gennaio 2013

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Che cosa è cambiato dal 8 agosto 2002

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1962 al 8 agosto 2002. 120 parole tolte, 131 parole aggiunte.

tolto: Gli impiegati civili di ruolo dello Stato possonoaggiunto: Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo', previa autorizzazione tolto: del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro competente ed il Ministro per gli affari esteri, aggiunto: della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego tolto: presso enti ed aggiunto: o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonche' esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. tolto: L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale autorizzato nei modi suddetti ad assumere tale impiego o ad esercitare le suddette funzioni, e' collocato fuori ruolo con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli affari esteri; quello con qualifica non inferiore a direttore generale, con decreto del Presidente del Consiglio sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli affari esteri. Il collocamento fuori ruolo aggiunto: Il collocamento fuori ruolo, il cui contingente non puo' superare complessivamente le cinquecento unita', e' disposto per aggiunto: un tempo determinato e, nelle stesse forme, puo' essere rinnovato alla scadenza del termine tolto: indicato nel provvedimento, o revocato prima di detta scadenza. aggiunto: Resta salvo quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, puo' essere concessa dall'amministrazione di appartenenza l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-07-27;1114~art1 · fonte del testo