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Le dichiarazioni o indicazioni, previste dalla presente legge, debbono essere fornite per iscritto dal venditore all'acquirente o risultare nelle fatture. Nelle polizze di carico, nelle lettere di vettura, ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la messa in commercio dei mangimi, deve risultare la esatta identificazione di essi. Quando le merci siano poste in vendita in imballaggi (sacchi, casse, barattoli e simili), le dichiarazioni o indicazioni di cui sopra devono essere apposte sugli imballaggi stessi, oppure su cartellini assicurati agli imballaggi da sigilli, in modo chiaro leggibile ed indelebile. Gli imballaggi devono essere a chiusura ermetica o sigillati in modo tale che, in seguito all'apertura, il sigillo sia reso inservibile. I sigilli devono recare impresso il nome o la sigla della ditta fabbricante o confezionatrice. I mangimi composti, i mangimi integrati e gli integratori devono essere sempre posti in commercio in imballaggi. Nei locali di vendita al minuto e' consentito detenere non piu' di un imballaggio aperto, di capacita' non superiore ai cento chili, di ciascun tipo di mangime composto e di mangime integrato. Nel caso di cui al comma precedente e qualora i mangimi semplici siano venduti alla rinfusa, nel locale di vendita deve essere esposto un quadro con la denominazione delle merci e le relative dichiarazioni o indicazioni. Devono considerarsi posti in commercio tutti i mangimi e gli integratori che si trovano in magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto.

Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968

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urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art18 · fonte su Normattiva