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Ai fini della presente legge la denominazione di "panello" e' riservata al residuo della spremitura meccanica dei semi, dei frutti e di altre materie oleose. Quando i panelli sono posti in vendita sotto forma di farina, e' obbligatoria la denominazione di "panello macinato". Le denominazioni di "panello in scaglie" e di "expeller" si equivalgono e sono riservate ai residui della spremitura dei semi, dei frutti e di altre materie oleose, eseguita con speciali mezzi meccanici. La denominazione di "farina di estrazione" e' riservata alle farine di semi, frutti e materie oleose trattati con solventi chimici, anche se poste in vendita sotto forma di bricchette, di torte o di scaglie. Le denominazioni di "panello macinato", "panello in scaglia", "expeller" e "farina di estrazione", devono essere sempre seguite dalla indicazione della materia prima da cui derivano. Le denominazioni di "crusca", e cruschello", "tritello", "farinaccio", "farinetta", sono riservate ai sottoprodotti della molitura dei cereali, escluso il riso. Nei sottoprodotti di cui al comma precedente, e' tollerata la presenza di parti di semi estranei commestibili, normalmente contenuti nel cereale sottoposto a macinazione.
Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968
