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Le denominazioni dei mangimi semplici elencate nell'allegato II - parte A - sono riservate ai prodotti rispondenti alle descrizioni riportate per ciascuno di essi nella colonna 3 dell'allegato stesso. Nella parte B dell'allegato II figurano le denominazioni obbligatorie riservate ad alcuni mangimi semplici differenti da quelli elencati nella parte A dell'allegato stesso. 3. I prodotti costituiti da due o piu' sottoprodotti dello stesso cereale possono considerarsi mangimi semplici. Se considerati tali, essi vanno posti in commercio sotto la denominazione del sottoprodotto di minor valore commerciale
Testo in vigore dal 29 maggio 1988 al 3 novembre 1999
