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Ai fini della presente legge la denominazione di "panello" e' riservata al residuo della spremitura meccanica dei semi, dei frutti e di altre materie oleose. Quando i panelli sono posti in vendita sotto forma di farina, e' obbligatoria la denominazione di "panello macinato". Le denominazioni di "panello in scaglie" e di "expeller" si equivalgono e sono riservate ai residui della spremitura dei semi, dei frutti e di altre materie oleose, eseguita con speciali mezzi meccanici. La denominazione di "farina di estrazione" e' riservata alle farine di semi, frutti e materie oleose trattati con solventi chimici, anche se poste in vendita sotto forma di bricchette, di torte o di scaglie. Le denominazioni di "panello macinato", "panello in scaglia", "expeller" e "farina di estrazione", devono essere sempre seguite dalla indicazione della materia prima da cui derivano. Le denominazioni di "crusca", e cruschello", "tritello", "farinaccio", "farinetta", sono riservate ai sottoprodotti della molitura dei cereali, escluso il riso. ((La denominazione di "germe di frumento" e' riservata al sottoprodotto ottenuto dalla lavorazione del frumento e costituito essenzialmente dagli embrioni e da frammenti di crusca. I prodotti costituiti da due o piu' sottoprodotti dello stesso cereale possono considerarsi mangimi semplici. Se considerati tali essi vanno, peraltro, posti in commercio sotto la denominazione del sottoprodotto di minor valore commerciale. Nei sottoprodotti di cui al presente articolo e nei derivati delle lavorazioni industriali dei cereali e di altri semi e' tollerata la presenza di parti di semi estranei commestibili per gli animali, normalmente contenuti nei prodotti sottoposti a lavorazione)).

Testo in vigore dal 18 luglio 1968 al 29 maggio 1988

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urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art2 · fonte su Normattiva