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In caso di grave infrazione alle norme di cui alla presente legge, o in caso di recidiva, e' in facolta' dell'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione, di ordinare la sospensione dell'attivita', e di proporre la revoca della autorizzazione. L'autorita' giudiziaria si pronuncera' definitivamente sulla durata di tale sospensione, e sulla revoca. In ogni caso la sentenza di condanna al sensi degli articoli 20, 21, 22 e 23 della presente legge, dovra' essere pubblicata a spese del condannato a norma del Codice penale.

Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968

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urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art23 · fonte su Normattiva