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In caso di grave infrazione alle norme di cui alla presente legge, o in caso di recidiva, e' in facolta' dell'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione, di ordinare la sospensione dell'attivita', e di proporre la revoca della autorizzazione. L'autorita' giudiziaria si pronuncera' definitivamente sulla durata di tale sospensione, e sulla revoca. ((La sentenza di condanna emessa ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 22 della presente legge, dovra' essere pubblicata, a spese del condannato, a norma del codice penale. Le sanzioni previste dall'articolo 22 non si applicano, fatta eccezione per l'importatore, al commerciante che vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo prodotti confezionati in imballaggi originari, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originaria presenti segni di alterazione o manomissione)).
Testo in vigore dal 18 luglio 1968 al 13 marzo 2001
