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In caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, l'autorita' competente puo' ordinare la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione, l'autorita' competente dispone la sospensione dell'attivita' per un periodo da tre mesi ad un anno. Se il fatto e' di particolare gravita' e da esso e' derivato pericolo per la salute, l'autorita' competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non puo' ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attivita' o di attivita' analoga per la durata di cinque anni. 4. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507

Testo in vigore dal 13 marzo 2001 al 6 marzo 2011

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urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art23 · fonte su Normattiva