Art. 11
Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 3 ultimo comma, e articolo 4 e' punito con la multa da lire 50.000 a lire 250.000 e con quella proporzionale di lire 25.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
Testo vigente dal 7 marzo 1968
