Agli sciroppi di cui agli articoli 1 e 2 non e' consentita l'aggiunta di coloranti, di sostanze aromatizzanti artificiali e di qualunque altra sostanza non prevista dalla presente legge.
Testo vigente dal 7 marzo 1968
Agli sciroppi di cui agli articoli 1 e 2 non e' consentita l'aggiunta di coloranti, di sostanze aromatizzanti artificiali e di qualunque altra sostanza non prevista dalla presente legge.
Testo vigente dal 7 marzo 1968
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1968-02-23;116~art4 · fonte su Normattiva