Disciplina della produzione e del commercio degli sciroppi e delle bevande a base di mandorla
Art. 10
Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 9 primo e secondo comma, della presente legge, e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000 salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
Testo vigente dal 7 marzo 1968
