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Chiunque fabbrica, per farne commercio, margarina o grassi idrogenati alimentari ovvero esercita il commercio all'ingrosso dei detti prodotti senza avere ottenuto il rilascio delle licenze di cui all'art. 1 ovvero senza avervi fatto apporre il visto annuale entro il termine di cui all'art. 3, comma secondo, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da. L. 50.000 a L. 1.000.000. Nei casi piu' gravi si applicano le due pene congiuntamente, salva, in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi sulle concessioni governative. I contravventori alle disposizioni di cui all'art. 5 sono puniti con l'ammenda da L. 10.000 a L. 500.000. Nei casi piu' gravi si applica altresi' l'arresto sino a tre mesi.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1951 al 1 febbraio 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1316~art14 · fonte del testo