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Chiunque fabbrica, per farne commercio, margarina o grassi idrogenati alimentari ovvero esercita il commercio all'ingrosso dei detti prodotti senza avere ottenuto il rilascio delle licenze di cui all'art. 1 ovvero senza avervi fatto apporre il visto annuale entro il termine di cui all'art. 3, comma secondo, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da. L. 50.000 a L. 1.000.000. Nei casi piu' gravi si applicano le due pene congiuntamente, salva, in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi sulle concessioni governative. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1956, N. 1526)).

Testo in vigore dal 1 febbraio 1957 al 14 settembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1951 al 1 febbraio 1957. 32 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… congiuntamente, salva, in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi sulle concessioni governative. tolto: I contravventori alle disposizioni di cui all'art. 5 sono puniti con l'ammenda da L. 10.000 a L. 500.000. Nei casi piu' gravi si applica altresi' l'arresto sino a tre mesi aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1956, N. 1526.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1316~art14 · fonte del testo