Art. 14
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Chiunque fabbrica, per farne commercio, margarina o grassi idrogenati alimentari ovvero esercita il commercio all'ingrosso dei detti prodotti senza avere ottenuto il rilascio delle licenze di cui all'art. 1 ovvero senza avervi fatto apporre il visto annuale entro il termine di cui all'art. 3, comma secondo, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da. L. 50.000 a L. 1.000.000. Nei casi piu' gravi si applicano le due pene congiuntamente, salva, in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi sulle concessioni governative. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1956, N. 1526)).
Testo in vigore dal 1 febbraio 1957 al 14 settembre 2012
