((Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste, puo' autorizzare la produzione di acqueviti destinate esclusivamente all'esportazione aventi caratteristiche diverse da quelle prescritte nella presente legge e corrispondenti, invece, alle norme vigenti nel Paese importatore)).

Testo vigente dal 8 giugno 1976

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 giugno 1976

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1952 al 8 giugno 1976. 36 parole tolte, 23 parole aggiunte.

Il tolto: Ministero dell'industria e del commercio aggiunto: Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con tolto: quelli delle finanze e dell'agricoltura e foreste aggiunto: i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste, puo' autorizzare la produzione di acquevititolto: , destinate alla esportazione, aggiunto: destinate esclusivamente all'esportazione aventi caratteristiche diverse da quelle prescritte nella presente leggetolto: , e corrispondenti, invece, alle norme vigenti nel tolto: paese importatore, e puo' altresi' autorizzare l'imbottigliamento delle acqueviti in recipienti di capacita', diversa da quelli indicati al successivo art. 16 aggiunto: Paese importatore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art13 · fonte del testo