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Chiunque, non avendo ottenuto le prescritte autorizzazioni, produce, per farne commercio, acqueviti diverse da quelle indicate negli articoli da 4 a 9 o preparate in modo diverso da quello previsto negli articoli da 1 a 9, e' punito con la multa fino a lire centomila. La stessa pena si applica a chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette comunque in commercio le acqueviti suddette.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1952 al 8 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art20 · fonte del testo