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Hanno diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al precedente articolo 6, i titolari delle imprese individuali ed i legali rappresentanti delle societa' che, al momento della entrata in vigore della presente legge, risultino iscritte negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 29 aprile 1940, n. 496, nonche' gli institori di dette imprese o societa' la cui procura sia stata depositata, ai sensi dell'articolo 2206 dal codice civile, da almeno un anno, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, lettere a), c), d) ed e). La domanda per l'iscrizione deve essere presentata alla commissione di cui all'articolo 7 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Fino alla pronuncia della commissione restano abilitati all'esercizio della loro attivita' i soggetti di cui al primo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 22 aprile 1977 al 10 settembre 1982

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 95/1990

    Questione infondata
    26 febbraio 1990

    Ai fini dell'iscrizione, nel regime transitorio di cui all'art. 22, l. n. 135 del 1977, degli institori di imprese marittime negli elenchi dei raccomandatari marittimi, non contrasta con gli artt. 3, 4 e 41 Cost., il previsto requisito del deposito della procura effettuato prima dell'entrata in vigore della legge stessa, trovando esso ragionevole giustificazione alla stregua dell'accentuata rilevanza pubblicistica della materia e della natura degli interessi sociali perseguiti da detta normativa. Ne', peraltro, i requisiti richiesti ai medesimi fini al di fuori del regime transitorio (titolo di studio, compimento del tirocinio, superamento dell'esame) comportano violazione degli artt. 4 e 41 Cost.. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, l. 4 aprile 1977, n. 135, come modificato dall'art. 1, l. 12 agosto 1982, n. 605).

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 41 cost. · Art. 22 Disciplina della professione di raccomandatario marittimo

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 68/1988

    Altra decisione
    21 gennaio 1988

    A seguito dell'entrata in vigore della l. 12 agosto 1982, n. 605, vanno restituiti gli atti al giudice a quo affinche` alla luce di essa (in particolare dell'art. 1) valuti se persiste la rilevanza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 22, comma primo, l. 4 aprile 1977, n. 135 denunciato - in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 Cost. - nella parte in cui dispone retroattiva- mente, nei confronti dei soli institori, circa la condizione per ottenere l'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 41 cost. · Art. 2206 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1977-04-04;135~art22 · fonte su Normattiva