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Hanno diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al precedente articolo 6, i titolari delle imprese individuali ed i legali rappresentanti delle societa' che, al momento della entrata in vigore della presente legge, risultino iscritte negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 29 aprile 1940, n. 496, nonche' gli institori di dette imprese o societa' la cui procura sia stata depositata, ai sensi dell'articolo 2206 dal codice civile, da almeno un anno, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, lettere a), c), d) ed e). La domanda per l'iscrizione deve essere presentata alla commissione di cui all'articolo 7 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Fino alla pronuncia della commissione restano abilitati all'esercizio della loro attivita' i soggetti di cui al primo comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 22 aprile 1977 al 10 settembre 1982
