Art. 16
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Ogni violazione delle norme della tutela di legge comporta la confisca del prodotto. Ogni violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 3 e 5 e' punita con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000. Per dette violazioni e' ammessa la conciliazione avanti all'ispettore compartimentale delle foreste competente per territorio con le modalita' di cui all'articolo 35, secondo e terzo comma, e dei successivi articoli 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Ogni violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 e' punita con l'ammenda da lire 40.000 a lire 120.000 salvo non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale.
Testo in vigore dal 7 agosto 1970 al 5 gennaio 1986
