Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 agosto 1970 al 5 gennaio 1986. Leggi il testo vigente →
Per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori dovranno essere muniti di un'autorizzazione scritta, esente da oneri fiscali, rilasciata dall'ispettorato compartimentale delle foreste o, in sua assenza, dall'ispettorato agrario della provincia di residenza del richiedente. La ricerca deve essere effettuata solo con l'ausilio del cane o del maiale. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi dovranno essere subito dopo riempite con la terra prima estratta, e il terreno regolarmente conguagliato.
Testo in vigore dal 7 agosto 1970 al 5 gennaio 1986
