Art. 5
Provvedimento abrogato dalla l. 16 dicembre 1985 n. 752.
Abrogato dal 5 gennaio 1986
Provvedimento abrogato dalla l. 16 dicembre 1985 n. 752.
Abrogato dal 5 gennaio 1986
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 1970 al 5 gennaio 1986. 89 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I consorzi costituiti a norma del precedente articolo che perseguono anche i seguenti scopi:
tolto: a) sorveglianza per la disciplina della raccolta e per l'osservanza delle norme della presente legge;
tolto: b) cernita, classificazione, preparazione del prodotto allo scopo di presentarlo al mercato nelle condizioni richieste dalla presente legge;
tolto: c) conservazione e commercializzazione del prodotto;
tolto: d) tutela e incremento della coltura del prodotto; possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e sue successive modifiche ed integrazioni e dalle leggi per i territori montani.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1985 N. 752
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-07-17;568~art5 · fonte del testo