Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo
Art. 9
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La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, puo' essere effettuata:
- 1)dalle ditte iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'articolo 1;
- 2)dai consorzi indicati nell'articolo 4;
- 3)da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.
Testo in vigore dal 7 agosto 1970 al 5 gennaio 1986
