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La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, puo' essere effettuata:

  • 1)dalle ditte iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'articolo 1;
  • 2)dai consorzi indicati nell'articolo 4;
  • 3)da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

Testo in vigore dal 7 agosto 1970 al 5 gennaio 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-07-17;568~art9 · fonte del testo