Art. 4
Provvedimento abrogato dalla l. 16 dicembre 1985 n. 752.
Abrogato dal 5 gennaio 1986
Provvedimento abrogato dalla l. 16 dicembre 1985 n. 752.
Abrogato dal 5 gennaio 1986
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 1970 al 5 gennaio 1986. 76 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I titolari di aziende agricole e forestali: proprietari, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri e coloni possono costituire consorzi volontari per la ricerca e la vendita dei tartufi. Nella superficie rappresentata dai fondi in conduzione da parte dei soci del consorzio di cui al comma precedente, la ricerca e la raccolta dei tartufi e' riservata ai soci del consorzio stesso, nonche' ai membri delle rispettive famiglie. Detta superficie deve essere delimitata secondo le modalita' indicate dal precedente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1985 N. 752
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-07-17;568~art4 · fonte del testo