Art. 5 — Modifica all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117
All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La misura della rivalsa non puo' superare una somma pari alla meta' di una annualita' dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento e' proposta, anche se dal fatto e' derivato danno a piu' persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilita'. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non puo' comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad un terzo dello stipendio netto».
Testo vigente dal 4 marzo 2015
