Art. 18 — Costituzione di società e partecipazione in società da parte dell'ENEL
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In deroga all'articolo 1, settimo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'ENEL, secondo direttive generali impartite dal CIPE, per il razionale utilizzo delle fonti di energia e previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' promuovere la costituzione ed assumere partecipazione in consorzi e societa' che si costituiscano per l'utilizzazione delle risorse geotermiche e delle relative sostanze associate.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1986 al 11 marzo 2010
