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In attuazione delle direttive comunitarie, la presente legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, i principi fondamentali relativi al settore della riproduzione animale, ferme restando le funzioni trasferite alle regioni in materia. Nei limiti in cui attuino la normativa comunitaria, le disposizioni della presente legge costituiscono altresi', per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 11-16 luglio 1991, n. 349 (in G.U. 1a s.s. 24/07/1991, n. 29) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale"."
Testo in vigore dal 25 luglio 1991 al 9 giugno 2018
