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In attuazione delle direttive comunitarie, la presente legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, i principi fondamentali relativi al settore della riproduzione animale, ferme restando le funzioni trasferite alle regioni in materia. Nei limiti in cui attuino la normativa comunitaria, le disposizioni della presente legge costituiscono altresi', per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 11-16 luglio 1991, n. 349 (in G.U. 1a s.s. 24/07/1991, n. 29) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale"."

Testo in vigore dal 25 luglio 1991 al 9 giugno 2018

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 349/1991

    Ha colpito questo articolo
    16 luglio 1991

    La qualificazione delle disposizioni di una legge quali norme fondamentali di riforma economico-sociale non può discendere soltanto dalla definizione adottata dal legislatore, ma deve trovare "puntuale rispondenza nella natura effettiva delle disposizioni interessate, quale si desume dal loro contenuto normativo, dal loro oggetto, dal loro scopo o dalla loro incidenza nei confronti di altre norme dell'ordinamento o dei rapporti sociali disciplinati". Tali caratteri non ricorrono nelle disposizioni di cui alla l. n. 30 del 1991, in tema di disciplina della riproduzione animale, in particolare per quanto concerne l'art. 1, secondo comma, dove si stabilisce che, nei limiti in cui attuino la normativa comunitaria, le disposizioni della legge stessa costituiscono, per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome, norme fondamentali di riforma economica e sociale. Infatti, stante che le leggi statali di attuazione della normativa comunitaria non possono essere di per sé assimilate - indipendentemente dalla considerazione dei particolari contenuti della disciplina di volta in volta adottata - a leggi di riforma economico-sociale, la legge in questione ha posto una disciplina diretta non tanto a innovare quanto a razionalizzare l'aspetto normativo del settore della riproduzione animale, imponendo, mediante la definizione adottata nel predetto art. 1, secondo comma, un vincolo aggiuntivo con riguardo alla sfera di competenza esclusiva regionale e provinciale, rispetto a quello naturalmente connesso all'oggetto della disciplina e riferibile al "rispetto degli obblighi internazionali", così ledendo - con tecnica normativa del tutto impropria e irrazionale - la competenza primaria delle Province medesime in tema di "patrimonio zootecnico" (art. 8, n. 21, d.P.R. n. 670 del 1972). È pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 1, secondo comma, della legge 15 gennaio 1991, n. 30. - S. nn. 85/1990, 1033/1988.

    Art. 1 Disciplina della riproduzione animale · Art. 5 Testo unico costituzionali · Art. 8 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-01-15;30~art1 · fonte su Normattiva