Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 gennaio 1991 al 25 luglio 1991. Leggi il testo vigente →
In attuazione delle direttive comunitarie, la presente legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, i principi fondamentali relativi al settore della riproduzione animale, ferme restando le funzioni trasferite alle regioni in materia. Nei limiti in cui attuino la normativa comunitaria, le disposizioni della presente legge costituiscono altresi', per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo in vigore dal 29 gennaio 1991 al 25 luglio 1991
